Art. 8
Restrizione quantitativa
In vigore dal 30 ago 2010
Restrizione quantitativa
Ogni Stato membro provvede a che la quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non superi il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere di cui alla direttiva 66/401/CEE e commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.
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