Art. 10

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

In vigore dal 30 ago 2010
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori 1.   Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati. 2.   Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l’incorporazione dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo. 3.   Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del produttore, sull’imballaggio o sul contenitore.
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Chiusura degli imballaggi e dei contenitori (Art. 10 Direttiva (UE) 2010/60) — Testo vigente | Portale Normativo