Art. 10
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
In vigore dal 30 ago 2010
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori
1. Gli Stati membri provvedono a che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.
2. Per garantire la sigillatura, il sistema di chiusura prevede almeno l’incorporazione dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.
3. Gli imballaggi e i contenitori di cui al paragrafo 1 sono sigillati in modo da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta del produttore, sull’imballaggio o sul contenitore.
Storico versioni
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