Art. 29

Misure di applicazione

In vigore dal 7 lug 2010
Misure di applicazione La Commissione adotta, in caso di scambio di organi tra Stati membri, norme dettagliate per l’applicazione uniforme della presente direttiva in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 2, sulle seguenti: a) procedure per la trasmissione delle informazioni sulla caratterizzazione dell’organo e del donatore, come specificato nell’allegato, in conformità dell’, paragrafo 6; b) procedure per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi, in conformità dell’, paragrafo 4; c) procedure che assicurano la segnalazione di eventi e reazioni avversi gravi, in conformità dell’, paragrafo 4.
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