Art. 24

Adattamento dell’allegato

In vigore dal 7 lug 2010
Adattamento dell’allegato La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell’ e fatte salve le condizioni di cui agli , al fine di: a) completare o modificare i dati minimi di cui alla parte A dell’allegato solo nelle situazioni eccezionali in cui ciò sia giustificato da un rischio grave per la salute dell’uomo, considerato come tale sulla base del progresso scientifico; b) completare o modificare i dati complementari di cui alla parte B dell’allegato al fine di adeguarlo al progresso scientifico e al lavoro svolto a livello internazionale nel campo della qualità e della sicurezza degli organi destinati ai trapianti.
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