Art. 24
Adattamento dell’allegato
In vigore dal 7 lug 2010
Adattamento dell’allegato
La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell’ e fatte salve le condizioni di cui agli , al fine di:
a)
completare o modificare i dati minimi di cui alla parte A dell’allegato solo nelle situazioni eccezionali in cui ciò sia giustificato da un rischio grave per la salute dell’uomo, considerato come tale sulla base del progresso scientifico;
b)
completare o modificare i dati complementari di cui alla parte B dell’allegato al fine di adeguarlo al progresso scientifico e al lavoro svolto a livello internazionale nel campo della qualità e della sicurezza degli organi destinati ai trapianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:53:oj#art-24