Art. 16
Attuazione
In vigore dal 7 lug 2010
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 agosto 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri possono all’occorrenza usufruire di un periodo supplementare di due anni fino al 5 agosto 2014 al fine di conformarsi all’, nonché al fine di conformarsi all’ per quanto riguarda le coniugi e le conviventi di cui all’, lettera b).
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:41:oj#art-16