Art. 32
Aggiornamenti dei documenti
In vigore dal 1 lug 2010
Aggiornamenti dei documenti
1. Le autorità competenti indicano un indirizzo e-mail ai fini del ricevimento della notifica di aggiornamenti e modifiche ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, di tale direttiva.
2. Gli Stati membri consentono agli OICVM di notificare qualsiasi aggiornamento o modifica dei documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE tramite e-mail da inviare all’indirizzo di cui al paragrafo 1.
L’e-mail che notifica tale aggiornamento o modifica può o descrivere l’aggiornamento o la modifica fatta, o fornire una nuova versione del documento in allegato.
3. Gli Stati membri prescrivono che qualsiasi documento allegato all’e-mail di cui al paragrafo 2 venga fornito dagli OICVM in un formato elettronico di uso comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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