Art. 32 · Aggiornamenti dei documenti

Art. 32

Aggiornamenti dei documenti

In vigore dal 1 lug 2010
Aggiornamenti dei documenti 1.   Le autorità competenti indicano un indirizzo e-mail ai fini del ricevimento della notifica di aggiornamenti e modifiche ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, di tale direttiva. 2.   Gli Stati membri consentono agli OICVM di notificare qualsiasi aggiornamento o modifica dei documenti di cui all’articolo 93, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, conformemente all’articolo 93, paragrafo 7, della direttiva 2009/65/CE tramite e-mail da inviare all’indirizzo di cui al paragrafo 1. L’e-mail che notifica tale aggiornamento o modifica può o descrivere l’aggiornamento o la modifica fatta, o fornire una nuova versione del documento in allegato. 3.   Gli Stati membri prescrivono che qualsiasi documento allegato all’e-mail di cui al paragrafo 2 venga fornito dagli OICVM in un formato elettronico di uso comune.
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