Art. 5
Risorse
In vigore dal 1 lug 2010
Risorse
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite.
2. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione siano dotate delle necessarie risorse e competenze per esercitare un effettivo controllo delle attività svolte da terzi sulla base di un accordo con la società di gestione, in special modo per quanto riguarda la gestione dei rischi connessi ai predetti accordi.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple a soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale una qualsiasi di tali funzioni.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
Storico versioni
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