Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 giu 2010
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «attrezzature a pressione trasportabili»: a) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE; b) le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della presente direttiva; Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE; 2) «allegati della direttiva 2008/68/CE», l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE; 3) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell’Unione; 4) «messa a disposizione sul mercato», qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito; 5) «uso», il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili; 6) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l’uso di attrezzature a pressione trasportabili; 7) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono già state rese disponibili all’utilizzatore finale; 8) «fabbricante», ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 9) «rappresentante autorizzato», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; 10) «importatore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse originarie di un paese terzo; 11) «distributore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili; 12) «proprietario», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che possiede attrezzature a pressione trasportabili; 13) «operatore», ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che utilizza attrezzature a pressione trasportabili; 14) «operatore economico», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore che intervengono nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito; 15) «valutazione della conformità», la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati della direttiva 2008/68/CE; 16) «marchio Pi», un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva; 17) «rivalutazione della conformità», la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell’operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE; 18) «ispezione periodica», l’ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE; 19) «ispezione intermedia», l’ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE; 20) «verifica straordinaria», la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati della direttiva 2008/68/CE; 21) «organismo nazionale di accreditamento», l’unico organismo in uno Stato membro autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento; 22) «accreditamento», un’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati della direttiva 2008/68/CE; 23) «autorità di notifica», l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’; 24) «organismo notificato», un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli della presente direttiva, notificato ai sensi dell’ della presente direttiva; 25) «notifica», la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione lo status di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione e agli Stati membri; 26) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse.
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