Art. 17
Abrogazione
In vigore dal 19 mag 2010
Abrogazione
La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento menzionato nell’allegato I, parte A, è abrogata con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale di tale direttiva indicati nell’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva 92/75/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:30:oj#art-17