Art. 16

Recepimento

In vigore dal 19 mag 2010
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 luglio 2011. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. A tal fine, esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva 92/75/CEE, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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