Art. 5
In vigore dal 10 mar 2010
Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:
a)
il nome del fornitore di servizi di media;
b)
l’indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
c)
gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l’indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente e efficacemente;
d)
se necessario, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.
Storico versioni
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