Art. 2
In vigore dal 10 mar 2010
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.
2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:
a)
quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure
b)
quelli ai quali si applica il paragrafo 4.
3. Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:
a)
il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;
b)
se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l’economia di tale Stato membro;
c)
se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.
4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:
a)
se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;
b)
anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.
5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.
Storico versioni
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