Art. 8

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all’allegato IV, lettera a). 2.   Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati all’allegato IV, lettera b).
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