Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
Fatti salvi gli , gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’, che comprenda in particolare il divieto:
a)
di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
b)
di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
c)
di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
d)
di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e)
di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:147:oj#art-5