Art. 1

In vigore dal 26 nov 2009
L’allegato della direttiva 2008/125/CE è così modificato: 1) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 266 (fosfuro di alluminio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti: «Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio. L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»; 2) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 267 (fosfuro di calcio), la prima frase è sostituita dalla seguente: «L’utilizzo come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio può essere autorizzato solo all’esterno.»; 3) nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 268 (fosfuro di magnesio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle frasi seguenti: «Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio. L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»
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