Art. 1
In vigore dal 26 nov 2009
L’allegato della direttiva 2008/125/CE è così modificato:
1)
nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 266 (fosfuro di alluminio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:
«Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio.
L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»;
2)
nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 267 (fosfuro di calcio), la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L’utilizzo come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio può essere autorizzato solo all’esterno.»;
3)
nella parte A della settima colonna (disposizioni specifiche) della riga n. 268 (fosfuro di magnesio), la prima e la seconda frase sono sostituite dalle frasi seguenti:
«Può essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio.
L’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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