Art. 22

Condizioni essenziali

In vigore dal 26 nov 2009
Condizioni essenziali 1.   Per essere ammessa come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, come è previsto all’, paragrafo 1, lettera b), una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varietà viene considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se è stata sviluppata per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 2003/91/CE, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l’omogeneità delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati: a) nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE, applicabili alle specie in questione; o b) nei questionari tecnici delle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell’allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie. Per la valutazione dell’omogeneità si applica la direttiva 2003/91/CE. Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.
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