Art. 59
Valutazione
In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione
1. Nell’esaminare la notifica di cui all’, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’, paragrafo 2, le autorità di vigilanza valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
a)
la reputazione del candidato acquirente;
b)
la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
c)
la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
d)
la capacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente la direttiva 2002/87/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui farà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza;
e)
l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’ della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (33), o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
2. Le autorità di vigilanza possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità di vigilanza di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle esigenze economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità di vigilanza all’atto della notifica di cui all’, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
5. Fatto salvo l’, paragrafi 1, 2 e 3, quando all’autorità di vigilanza sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.
Storico versioni
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