Art. 58

Periodo di valutazione

In vigore dal 25 nov 2009
Periodo di valutazione 1.   Prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui all’, paragrafo 1, nonché dall’eventuale ulteriore ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza informano per iscritto il candidato acquirente dell’avvenuta ricezione. Le autorità di vigilanza dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’, paragrafo1 («valutazione»). Le autorità di vigilanza informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica. 2.   Durante il periodo di valutazione le autorità di vigilanza possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità di vigilanza e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, il periodo di valutazione è sospeso. Tale sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità di vigilanza sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del periodo di valutazione. 3.   Le autorità di vigilanza possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente: a) risiede fuori dalla Comunità o è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria; oppure b) è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (32), della direttiva 2004/39/CE o della direttiva 2006/48/CE. 4.   Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità di vigilanza informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il periodo di valutazione, e ne indicano le ragioni. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’autorità di vigilanza a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente. 5.   Se, entro il periodo di valutazione, le autorità di vigilanza non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto è da considerarsi approvato. 6.   Le autorità di vigilanza possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno. 7.   Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità di vigilanza e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale. 8.   La Commissione adotta misure di attuazione che specificano maggiormente gli adeguamenti dei criteri di cui all’, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’applicazione uniforme degli articoli da 57 a 63. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Periodo di valutazione (Art. 58 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo