Art. 36

Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Tale riesame e tale valutazione comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui le imprese interessate sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità di dette imprese di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui esse operano. 2.   Le autorità di vigilanza esaminano e valutano, in particolare, se sia rispettato quanto segue: a) il sistema di governance, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2; b) le riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2; c) i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5; d) le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6; e) la qualità e la quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3; f) qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che devono essere rispettati costantemente. 3.   Le autorità di vigilanza si dotano di opportuni strumenti di monitoraggio, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e di monitorare come vi sia posto rimedio. 4.   Le autorità di vigilanza valutano l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell’impresa interessata. Le autorità di vigilanza valutano la capacità delle imprese di resistere a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche. 5.   Le autorità di vigilanza dispongono dei poteri necessari per richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. 6.   Gli esami e le valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono svolti periodicamente. Le autorità di vigilanza stabiliscono la frequenza minima e l’ambito di tali esami e valutazioni alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
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Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza (Art. 36 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo