Art. 297

Ricorso giurisdizionale

In vigore dal 25 nov 2009
Ricorso giurisdizionale Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
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Ricorso giurisdizionale (Art. 297 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo