Art. 296
Trattamento di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
In vigore dal 25 nov 2009
Trattamento di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
Qualora un’impresa di assicurazione di un paese terzo abbia succursali stabilite in più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l’applicazione del presente titolo.
Le autorità competenti e le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni.
Anche gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-296