Art. 284

Informazione regolare dei creditori

In vigore dal 25 nov 2009
Informazione regolare dei creditori 1.   I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, sull’andamento della liquidazione. 2.   Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-284

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazione regolare dei creditori (Art. 284 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo