Art. 284
Informazione regolare dei creditori
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione regolare dei creditori
1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, sull’andamento della liquidazione.
2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Storico versioni
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