Art. 189

Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia

In vigore dal 25 nov 2009
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia Gli Stati membri ospitanti possono imporre alle imprese di assicurazione non vita l’obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese di assicurazione non vita autorizzate sul loro territorio, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-189

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia (Art. 189 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo