Art. 189
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia
In vigore dal 25 nov 2009
Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia
Gli Stati membri ospitanti possono imporre alle imprese di assicurazione non vita l’obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese di assicurazione non vita autorizzate sul loro territorio, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.
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