Art. 16
Piano di lavoro
In vigore dal 21 ott 2009
Piano di lavoro
1. Conformemente ai criteri di cui all’ e previa consultazione del forum consultivo di cui all’, la Commissione stabilisce, entro il 21 ottobre 2011, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.
Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l’adozione di misure di esecuzione.
Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.
2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e conformemente ai criteri di cui all’ e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:
a)
misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dall’ECCP in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria; e
b)
una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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