Art. 15

Misure di esecuzione

In vigore dal 21 ott 2009
Misure di esecuzione 1.   Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo. Tali misure di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200 000 unità all’anno secondo gli ultimi dati disponibili; b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE; e c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all’impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue: i) assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione; e ii) ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente. 3.   Nell’elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all’, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione: a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione; e b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell’, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti. 4.   Nell’elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione: a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l’efficienza energetica. La profondità dell’analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L’adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti; b) effettua una valutazione, che tenga conto dell’impatto sull’ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche in relazione ai mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato e costi e benefici; c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente; d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati; e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b); e f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell’eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI. 5.   Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri: a) non si produce un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell’utilizzatore; b) non si produce un’incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l’ambiente; c) non si producono significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto; d) non si producono significative ripercussioni negative sulla competitività dell’industria; e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non ha come conseguenza l’imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria; e f) non è imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti. 6.   Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’allegato I e/o all’allegato II. Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale. Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1. 7.   Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto o in base alla documentazione tecnica. 8.   Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell’allegato VII. 9.   Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate. 10.   Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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