Art. 13
In vigore dal 19 ott 2009
1. Qualora:
a)
una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da uno Stato membro a un altro; oppure
b)
in concomitanza con il trasferimento della sua sede sociale da uno Stato membro a un altro, una SE o una SCE, residente nel primo Stato membro, estingua la propria residenza fiscale in tale Stato membro ed elegga la sua residenza fiscale in un altro Stato membro,
gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio dello Stato membro dal quale è stata trasferita la sede sociale.
2. Se una società che trasferisce la sua sede sociale entro l’ambito del territorio di uno Stato membro ha facoltà di riportare in esercizi successivi o anteriori le perdite che non erano state esaurite per scopi fiscali, detto Stato membro autorizza la stabile organizzazione, situata nel suo territorio, della SE o della SCE che trasferisce la sede sociale a rilevare le perdite della SE o della SCE che non sono ammortizzate dal punto di vista fiscale, a condizione che sia ammesso in analoghe circostanze il riporto delle perdite in esercizi successivi o anteriori da parte di una società che abbia mantenuto la sua sede sociale o la propria residenza fiscale nello Stato membro in questione.
Storico versioni
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