Art. 11

In vigore dal 19 ott 2009
1.   Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente sotto il profilo fiscale, in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare le disposizioni della presente direttiva per la tassazione dell’azionista diretto o indiretto di detta società per quanto riguarda il reddito, gli utili o le plusvalenze di detta società. 2.   Uno Stato membro che esercita il diritto di cui al paragrafo 1 concede una detrazione dalla tassa che, se non fosse stato per le disposizioni della presente direttiva, sarebbe stata applicata al reddito, agli utili o alle plusvalenze della società trasparente sotto il profilo fiscale, così come detto Stato membro avrebbe fatto, anche in termini di importo, se detta tassa fosse stata realmente applicata e pagata. 3.   Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria o acquirente non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, esso ha il diritto di non applicare l’, paragrafi 1, 2 e 3. 4.   Qualora uno Stato membro consideri una società beneficiaria non residente come trasparente sotto il profilo fiscale in base a una sua valutazione delle caratteristiche giuridiche di tale società derivanti dalla legge in forza della quale è stata costituita, detto Stato membro può applicare agli azionisti diretti o indiretti lo stesso regime fiscale che applicherebbe se la società beneficiaria fosse residente nello Stato membro in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:133:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo