Art. 1
Modifiche alla direttiva 77/91/CEE
In vigore dal 16 set 2009
Modifiche alla direttiva 77/91/CEE
La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:
1.
all’, paragrafo 1, il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Per la Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag»;
2.
all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando viene redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.
Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»;
3.
all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l’aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un’offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio.
Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.
Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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