Art. 27

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2009
Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.
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