Art. 27 · Sanzioni

Art. 27

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2009
Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.
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