Art. 2

In vigore dal 16 set 2009
1.   La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio (società unipersonale). 2.   In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni: a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società; ovvero b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.
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