Art. 2
In vigore dal 16 set 2009
1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio (società unipersonale).
2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:
a)
quando una persona fisica sia il socio unico di più società; ovvero
b)
quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.
Storico versioni
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