Art. 35
Informazione dei candidati e degli offerenti
In vigore dal 13 lug 2009
Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro, inclusi i motivi per cui essi hanno deciso di rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, fatto salvo il paragrafo 3, comunica quanto prima e al più tardi entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una richiesta scritta gli elementi seguenti:
a)
a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura;
b)
a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, in particolare, per i casi di cui all’, paragrafi 4 e 5, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, e, per i casi di cui agli , i motivi della sua decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell’informazione e sicurezza dell’approvvigionamento;
c)
a ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile che è stata respinta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici sia pubblici che privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:81:oj#art-35