Art. 8

Indizione di gare per nuove capacità

In vigore dal 13 lug 2009
Indizione di gare per nuove capacità 1.   Gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati. Tuttavia è possibile avviare siffatte procedure soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure di efficienza energetica/gestione della domanda adottate in base alla procedura di autorizzazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 2.   Gli Stati membri possono assicurare la possibilità, ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove tecnologie nascenti, di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda. Tuttavia è possibile bandire una gara soltanto se gli impianti di generazione in costruzione o le misure adottate in base alla procedura di autorizzazione sono insufficienti a conseguire questi obiettivi. 3.   La procedura di gara d’appalto per gli impianti di generazione e per le misure di efficienza energetica/gestione della domanda è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il capitolato d’oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata stabilita nel territorio di uno Stato membro in modo da consentirle di disporre del tempo sufficiente per presentare un’offerta. Per garantire la trasparenza e la non discriminazione, il capitolato d’oneri contiene una descrizione dettagliata delle condizioni contrattuali e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché un elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell’appalto, compresi gli incentivi previsti dalla gara, come i sussidi. Il capitolato può inoltre far riferimento agli aspetti indicati all’, paragrafo 2. 4.   Il bando di gara, per le capacità di generazione necessarie, deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare. 5.   Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere l’autorità di regolamentazione di cui all’, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell’assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. L’autorità o l’organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.
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