Art. 5

Norme tecniche

In vigore dal 13 lug 2009
Norme tecniche Le autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Se del caso, l’Agenzia può formulare raccomandazioni appropriate volte a conseguire la compatibilità di dette norme. Le norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’ della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (15).
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