Art. 30
Diritto di accesso alla contabilità
In vigore dal 13 lug 2009
Diritto di accesso alla contabilità
1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione di cui all’ hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni come previsto dall’.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le autorità di regolamentazione, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.
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