Art. 22

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

In vigore dal 13 lug 2009
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti 1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all’autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento. 2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete: a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi; b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e c) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento. 3.   Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria. 4.   L’autorità di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’autorità di regolamentazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti. 5.   L’autorità di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n 714/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità di regolamentazione consulta l’Agenzia. L’autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. 6.   L’autorità di regolamentazione controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. 7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente: a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa; b) indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale. Se si è avvalsa dei poteri di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di regolamentazione può fare obbligo al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire: a) al finanziamento ad opera di terzi; b) alla costruzione ad opera di terzi; c) alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione; d) alla gestione esso stessi dei nuovi beni in questione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l’attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’autorità di regolamentazione. 8.   Se l’autorità di regolamentazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
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