Art. 3
In vigore dal 13 lug 2009
1. Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, è riconosciuta l’equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva relative ai motocicli a due ruote e quelle del regolamento n. 53 dell’UNECE.
2. Le autorità degli Stati membri che concedono l’omologazione CE accettano l’omologazione rilasciata conformemente al regolamento n. 53 dell’UNECE, nonché i marchi di omologazione, in luogo delle corrispondenti omologazioni rilasciate in conformità della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:67:oj#art-3