Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2002/24/CE, è riconosciuta l’equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva relative ai motocicli a due ruote e quelle del regolamento n. 53 dell’UNECE. 2.   Le autorità degli Stati membri che concedono l’omologazione CE accettano l’omologazione rilasciata conformemente al regolamento n. 53 dell’UNECE, nonché i marchi di omologazione, in luogo delle corrispondenti omologazioni rilasciate in conformità della presente direttiva.
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