Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI, eccetto quelle di cui ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell’allegato VI, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:63:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo