Art. 4
In vigore dal 13 lug 2009
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a VI, eccetto quelle di cui ai punti 1.1 e 1.4.1.2 dell’allegato VI, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Storico versioni
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