Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né l’omologazione nazionale relativa ad un tipo di trattore per motivi concernenti gli elementi e caratteristiche seguenti, se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a VI: — la massa massima e autorizzata a pieno carico, — l’alloggiamento e il montaggio delle targhe posteriori d’immatricolazione, — i serbatoi di carburante liquido, — la zavorratura, — il segnalatore acustico, — il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (silenziatore). 2.   Riguardo ai veicoli che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: — non possono rilasciare l’omologazione CE, — possono rifiutare l’omologazione nazionale. 3.   Riguardo ai veicoli nuovi che non sono conformi alle prescrizioni fissate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata dalla presente direttiva: — cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva, — possono rifiutare l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di tali veicoli nuovi.
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