Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato VI per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i suoi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell’. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l’utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell’, e altri dispositivi.
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Art. 3 Direttiva (UE) 2009/57 — Testo vigente | Portale Normativo