Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Ogni Stato membro procede all’omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei suoi attacchi al trattore, conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a V. 2.   Lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.
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