Art. 2
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
In vigore dal 26 giu 2009
Modifiche della direttiva 66/402/CEE
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1)
l’, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:
a)
la voce che inizia con «Avena sativa» è sostituita dalle voci seguenti:
«
Avena nuda L. — Avena nuda
Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) — Avena comune e avena bizantina
Avena strigosa Schreb. — Avena forestiera»;
b)
la voce che inizia con «x Triticosecale» è sostituita dalla seguente:
«
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale
»;
c)
nella voce che inizia con «Triticum aestivum» i termini «Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.» sono sostituiti da «Triticum aestivum L.»;
d)
nella voce che inizia con «Sorghum sudanense» i termini «Sorghum sudanense (Piper) Stapf.» sono sostituiti da «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»;
e)
la voce «Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Ibridi risultanti dall’incrocio di sorgo ed erba sudanese» è sostituita dalla seguente:
«
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf — Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense
»;
2)
gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente alla parte B dell’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:74:oj#art-2