Art. 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

In vigore dal 26 giu 2009
Modifiche della direttiva 66/401/CEE La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue: 1) l’, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue: a) la lettera a) è modificata come segue: i) nel titolo il termine «Gramineae» è sostituito da «Poaceae (Gramineae)»; ii) nella voce che inizia con «Agrostis gigantea» i termini «Agrostis gigantea» sono sostituiti da «Agrostis gigantea Roth» [modifica che non concerne la versione italiana]; iii) nella voce che inizia con «Arrhenatherum elatius», i termini «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.» sono sostituiti da «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl»; iv) dopo la voce che inizia con «Festuca arundinacea» è inserita la voce seguente: « Festuca filiformis Pourr. — Festuca a foglie capillari»; v) nella voce che inizia con «Festuca pratensis» i termini «Festuca pratensis Hudson» sono sostituiti da «Festuca pratensis Huds.»; vi) dopo la voce che inizia con «Festuca rubra» è inserita la voce seguente: « Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina — Festuca indurita»; vii) nella voce che inizia con «Phleum bertolonii», i termini «Phleum bertolonii DC — Fleolo bulboso» sono sostituiti da «Phleum nodosum L. — Codolina comune»; viii) la voce che inizia con «Festuca spp. x Lolium spp.» è sostituita dalla seguente: « xFestulolium Asch. & Graebn. — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium »; b) la lettera b) è modificata come segue: i) nel titolo il termine «Leguminosae» è sostituito da «Fabaceae (Leguminosae)»; ii) nella voce che inizia con «Lupinus angustifolius» i termini «Lupinus angustifolius L. — Lupino azzurro» sono sostituiti da «Lupinus angustifolius L. — Lupino selvatico»; iii) nella voce che inizia con «Medicago x varia» i termini «Medicago x varia T. Martyn — Medica varia» sono sostituiti da «Medicago x varia T. Martyn — Erba medica ibrida»; 2) gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente alla parte A dell’allegato della presente direttiva.
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